Conti cointestati: la trappola del 50% che ogni investitore deve conoscere

 

Sul conto di Tizio, cointestato con suo cugino Caio, il saldo è 100. Tizio ha versato 90, e suo cugino 10. È davvero di Tizio il 90% del saldo? Che succede se il cugino dispone un bonifico di 50 verso il suo conto personale?

Esiste un principio ribadito con frequenza anche in sentenze recentissime (come, ad esempio, la Cassazione n. 5009 del 5 marzo 2026 e l’ordinanza n. 1643 del 23 gennaio 2025).

 

Ecco i punti chiave per comprendere come funziona questo meccanismo giuridico:

1. La base legale: Art. 1298 c.c.

Nei rapporti interni tra i cointestatari, il saldo di un conto corrente si presume diviso in parti uguali (solitamente al 50% ciascuno), ai sensi dell’art. 1298, comma 2, del Codice Civile. È importante sottolineare che, nei rapporti con la banca, prevale invece l’art. 1854 c.c. (solidarietà attiva/passiva), ma ciò che conta tra i correntisti è la suddivisione delle quote.

2. La natura della presunzione (“Iuris Tantum”)

Questa presunzione è di tipo iuris tantum, il che significa che ammette la prova contraria. Chi contesta la ripartizione paritaria ha l’onere di dimostrare, con prove solide, che il denaro apparteneva in realtà esclusivamente a uno solo dei soggetti.

3. Come si fornisce la “prova contraria”

Per superare la presunzione di contitolarità, non bastano affermazioni generiche. La Cassazione richiede prove “gravi, precise e concordanti”, che possono includere:

  • Documentazione bancaria: Dimostrare che il conto è stato alimentato esclusivamente con bonifici, versamenti o stipendi provenienti da uno solo dei cointestatari.
  • Assenza di reddito: Provare che uno dei cointestatari era totalmente privo di reddito o patrimonio, rendendo di fatto impossibile che avesse versato somme proprie sul conto.
  • Tracciabilità: Documentare la provenienza esclusiva delle somme (es. assegni circolari di cui solo uno era beneficiario).

Sintesi pratica

Quindi come regola generale, se un cointestatario preleva una somma eccedente la propria quota (come da presunzione di legge il 50%) senza il consenso dell’altro, il prelievo può essere considerato illegittimo e può dar luogo a un’azione di restituzione, a meno che chi ha prelevato non riesca a dimostrare — appunto, fornendo la prova contraria — di essere l’esclusivo proprietario di quel denaro.

Per tornare all’esempio in apertura di post, il cugino che preleva più di 50 senza il consenso dell’altro intestatario è a rischio di contestazione secondo la legge ma in realtà Tizio che ha versato 90 è titolato a contestare ogni versamento superiore a 10, a patto che sia in grado di provarlo nei termini che abbiamo descritto sopra